Le
leggi razziali - Italia 1938
PROVVEDIMENTI
NEI CONFRONTI DEGLI EBREI STRANIERI
REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI n. 1381
Art.
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge
è vietato agli stranieri ebrei di fissare
stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo.
Art.
2. Agli effetti del presente decreto-legge è
considerato ebreo colui che è nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
religione diversa da quella ebraica.
Art.
3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque
fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1°
gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
Art.
4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione
del presente decreto-legge, si trovino nel Regno,
in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi
abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente
al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio
del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato
a tale obbligo entro il termine suddetto saranno
espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo
unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione
delle pene stabilite dalla legge (…)
Dato
a San Rossore, addì 7 settembre 1938 Anno
XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini
PROVVEDIMENTI
PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA
DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938 XVII n.1728
CAPO
II
Degli appartenenti alla razza ebraica
Art.
10. I cittadini italiani di razza ebraica non
possono:
a)
prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di
minori o di incapaci non appartenenti alla razza
ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo,
di aziende dichiarate interessanti la difesa della
Nazione, e di aziende di qualunque natura che
impieghino cento o più persone, né
avere di dette aziende la direzione né
assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione
o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso,
abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che,
in complesso, abbiano un imponibile superiore
a lire ventimila.
Art.
11. Il genitore di razza ebraica può essere
privato della patria potestà sui figli
che appartengono a religione diversa da quella
ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad
essi una educazione non corrispondente ai loro
principi religiosi o ai fini nazionali.
Art.
12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono
avere alle proprie dipendenze, in qualità
di domestici, cittadini italiani di razza ariana.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire
mille a lire cinquemila.
Art.
13. Non possono avere alle proprie dipendenze
persone appartenenti alla razza ebraica:
a)
le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni
che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni,
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle
dei trasporti in gestione diretta, amministrate
o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni,
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali,
comunque costituiti e denominati, delle Opere
nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti
collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed
Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento
autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello
Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra
con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o
direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla
precedente lettera e) o che attingono ad essi,
in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento
dei propri fini, nonché delle società,
il cui capitale sia costituito, almeno per metà
del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse
nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di
assicurazione (…)
Dato
a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di
Revel, Lantini
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Capo
II
Struttura dello Stato
VI
La difesa della stirpe
73
- Presupposto della politica demografica è
la difesa della famiglia, nucleo essenziale della
struttura sociale dello Stato.
La Repubblica la attua proteggendo e consolidando
tutti i valori religiosi e morali che cementano
la famiglia, e in particolare: (…) col divieto
di matrimonio di cittadini italiani con sudditi
di razza ebraica, e con la speciale disciplina
del matrimonio di cittadini italiani con sudditi
di altre razze o con stranieri (…)
Capo III
Diritti e doveri del cittadino
89
- La cittadinanza italiana si acquista e si perde
alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge,
sulla base del principio che essa è titolo
d'onore da riconoscersi e concedersi soltanto
agli appartenenti alla stirpe ariana italiana.
In particolare la cittadinanza non può
essere acquistata da appartenenti alla razza ebraica
e a razze di colore (…)
MANIFESTO
DI VERONA
I
18 PUNTI STABILITI DAL CONGRESSO DI VERONA DELLA
RSI
14-16 NOVEMBRE 1943
Punto
7. Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri.
Durante questa guerra appartengono a nazionalità
nemica.
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