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Roma,
8 maggio 2002
TOR MARANCIA. RAMPELLI
(AN): “UNA VITTORIA EPICA”
“Un
risultato epico: una vittoria che resterà
scritta nella storia urbanistica di questa città
e di tutta Italia”. È quanto ha dichiarato
il consigliere regionale e responsabile nazionale
del dipartimento Ambiente e Territorio di An,
Fabio Rampelli, a commento dell’approvazione
delle legge regionale sull’estensione al
Parco dell’Appia Antica del comprensorio
di Tor Marancia.
“Lo
avevamo giurato – sottolinea l’esponente
di An – a Tor Marancia non si sarebbe costruito
neanche un mattone. E così è stato,
grazie alla caparbietà di chi ha sempre
creduto nelle ‘sfide impossibili’: Alleanza
nazionale, il comiato Antonio Cederna, Italia
Nostra, il sovrintendente La Regina, i comitati
di quartiere. Un fronte trasversale che ha creato
una magica sinergia tra competenze scientifiche
e tenacia politica”.
“La
tutela di Tor Marancia – spiega ancora Rampelli
– è un messaggio ai poteri forti e
ai trasformisti di ogni specie e razza. Da oggi
la politica e l’interesse generale della
nostra comunità nazionale si trasformano
in protagonisti. Non accadrà mai più
– conclude Rampelli – che lobbies finanziarie
e politicanti possano decidere del destino di
Roma e dell’Italia”.
Si
invia inoltre l’Ordine del giorno, primo
firmatario Fabio Rampelli, in cui si esplicitano
gli impegni della Giunta regionale sul Comune
di Roma relativi alla fruibilità di Tor
Marancia e ai limiti di edificabilità del
futuro Parco.
Collegato
alla proposta di legge n.
ORDINE
DEL GIORNO
PREMESSO
CHE:
-
con l’approvazione della presente Legge Regionale
viene ricompreso nel Parco dell’Appia Antica
il comprensorio di Tor Marancia;
-
che tale comprensorio nel Piano Regolatore Generale
del Comune di Roma del 1962, tuttora vigente,
aveva una destinazione urbanistica “E1”
che consentiva un’edificazione tramite lottizzazione
convenzionata pari a circa quattro milioni di
metri cubi;
-
che nella “Variante di salvaguardia”
tale previsione edificatoria è stata dimezzata
e che, successivamente, il Comune di Roma ha promosso
un Accordo di Programma con la Regione Lazio e
il Ministero dei beni culturali che consentiva
un’edificazione pari a circa 1.900.000 metri
cubi;
-
che rispetto alle previsioni edificatorie previste
si è levata alta la protesta da parte di
qualificati esponenti del mondo culturale, accademico
e sociale, nonché di Comitati e associazioni
di cittadini e di tutela ambientale, tesi a salvaguardare
un’area universalmente riconosciuta di grande
pregio ambientale, paesaggistico e archeologico;
-
che a conclusione di un lungo e sentito dibattito
scientifico e culturale, che ha coinvolto non
soltanto la città di Roma e il territorio
regionale ma ha avuto una larga eco in campo nazionale
e internazionale, il Ministero dei Beni Culturali
ha apposto un vincolo di tutela paesaggistica
e ambientale ex art. 1 lettera m) Legge 431/85
su larga parte del comprensorio, al fine di tutelare
i valori storici e ambientali che si esprimono
a Tor Marancia;
CONSIDERATO
CHE:
-
con l’apposizione del vincolo e il conseguente
parere di incompatibilità tra le esigenze
di tutela e ogni progetto edificatorio il Ministero
ha di fatto ritirato il proprio assenso all’accordo
di programma a suo tempo promosso dal Comune di
Roma;
-
che la Giunta della Regione Lazio ha approvato
una Proposta di Legge per l’ampliamento del
Parco dell’Appia Antica, recedendo di fatto
dai contenuti dell’Accordo di Programma;
-
che il Comune di Roma, prendendo atto dell’impraticabilità
dell’Accordo di Programma, ha approvato una
memoria di Giunta e un successivo atto di indirizzo
del Consiglio Comunale nel quale si dà
mandato al Sindaco di esprimere il parere favorevole
del Comune in merito alle proposte di legge presentate
in Regione per l’ampliamento del Parco dell’Appia
Antica, e di predisporre gli atti necessari a
garantire l’acquisizione al patrimonio comunale
dei terreni ricompresi nel perimetro del parco
attraverso il meccanismo delle compensazioni già
previsto nella Variante delle Certezze;
-
che rispetto al comprensorio originario rimane
esterno al perimetro in approvazione (corrispondente
all’area sottoposta a vincolo) un residuo
di cubatura nella zona di via Grottaperfetta,
che con gli attuali strumenti urbanistici vigenti
consentirebbe l’edificazione di circa 220.000
metri cubi;
TENUTO
CONTO:
-
che è interesse prioritario della Regione
Lazio garantire ai cittadini dei quartieri limitrofi
e della città di Roma la fruibilità
e la godibilità del Parco istituendo;
-
che tale obiettivo è raggiungibile in tempi
ragionevoli solo attraverso la cessione bonaria
delle aree da parte dei proprietari, evitando
i rischi connessi a ricorsi in sedi amministrative
e giurisdizionali nonché i costi proibitivi
previsti in caso di esproprio;
-
che la cessione bonaria è praticabile garantendo
ai proprietari la salvaguardia dei diritti edificatori,
da trasferire su altre aree edificabili;
-
che la scelta di tali arre deve ovviamente tenere
conto del quadro urbanistico generale e deve coinvolgere
i cittadini e i Comitati di quartiere che saranno
interessati per consentire interventi sostenibili
e condivisi;
IL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
-
a rappresentare al Comune di Roma l’opportunità
che, qualora nella sua autonomia amministrativa
intendesse utilizzare il metodo della compensazione
secondo le modalità previste nel Piano
delle Certezze per entrare in possesso delle aree
vincolate, a procedere all’individuazione
delle aree da reperire in compensazione per consentire
di offrire ai cittadini aree godibili e fruibili.
A tal fine impegna il Presidente a rappresentare
al Comune di Roma la necessità di non procedere
al rilascio di alcuna concessione edilizia se
non dopo aver concluso l’iter di cessione
delle aree, che devono pervenire al Comune già
attrezzate per l’uso pubblico previsto, secondo
un piano di utilizzo predisposto dall’Ente
Parco dell’Appia Antica, da concordare con
la Sovrintendenza (per quanto attiene alle competenze
previste dal vincolo), gli Enti Locali e i Comitati
e le associazioni rappresentative dei cittadini
e del territorio;
-
a rappresentare inoltre al Comune di Roma l’opportunità
che, relativamente all’area del comprensorio
esterna al perimetro che rimane edificabile al
di là della via Grotta Perfetta, qualora
intendesse nella propria autonomia amministrativa
offrirla per una parte delle compensazioni necessarie,
a limitare in ogni caso l’intervento a non
oltre 400.000 metri cubi, reperendo le superfici
destinate agli standard urbanistici previsti dal
D.M. 1444/68 integralmente all’interno della
parte di comprensorio edificabile esterno al Parco,
come del resto prevedono le normative vigenti.
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