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Il
testo della Legge Regionale
Legge
Regionale
"ORDINAMENTO
DEGLI ENTI REGIONALI OPERANTI IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA"
Approvata
dal consiglio regionale nella seduta del 29/30/31.VII.2002
Il
presente testo, pur se conforme a quello deliberato
dal Consiglio, non è ufficiale.
Il testo ufficiale sarà pubblicato sul
BUR
Art.
1
(Oggetto e finalità)
1.
La presente legge disciplina il nuovo ordinamento
degli enti regionali operanti nella materia di
edilizia residenziale pubblica al fine di garantire
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità
delle funzioni amministrative attualmente esercitate
dagli enti stessi e di agevolare il risanamento
delle relative gestioni e la riqualificazione
del patrimonio da essi amministrato.
2. La Regione, in conformità ai principi
si sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
sanciti dall'articolo 118 della Costituzione,
procede, al termine del risanamento di cui al
comma 1, alla riorganizzazione delle funzioni
amministrative in materia di edilizia residenziale
pubblica, di cui agli articoli 4 e 5 della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 12, mediante il conferimento
delle funzioni stesse e del patrimonio destinato
all'assistenza abitativa ad un unico livello di
governo locale, in modo da perseguire l'omogeneità
dell'attività amministrativa e la gestione
unitaria del patrimonio.
Art.
2
(Aziende territoriali per l'edilizia residenziale
pubblica)
1.
Gli istituti autonomi case popolari (IACP) disciplinati
dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e successive
modifiche, sono trasformati nelle seguenti aziende:
a) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
pubblica del Comune di Roma;
b) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
pubblica della Provincia di Roma;
c) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
pubblica della Provincia di Frosinone;
d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
pubblica della Provincia di Latina;
e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
pubblica della Provincia di Rieti;
f) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
pubblica della Provincia di Viterbo;
g) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
pubblica del comprensorio di Civitavecchia.
2. L'ambito territoriale di competenza delle aziende
di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), corrisponde,
rispettivamente, a quello degli IACP di Frosinone,
Latina, Rieti e Viterbo, coincidente con il territorio
della provincia di riferimento. L'ambito territoriale
di competenza dell'azienda di cui al comma 1,
lettera a), corrisponde a quello dello IACP di
Roma, limitatamente al territorio del Comune di
Roma. L'ambito territoriale di competenza dell'azienda
di cui al comma 1, lettera b), corrisponde al
territorio della Provincia di Roma, escluso il
territorio del comprensorio di Civitavecchia ed
è articolato in due sezioni organizzative
individuate dallo statuto dell'azienda stessa,
tenendo conto, in particolare, della localizzazione
degli alloggi destinati all'edilizia residenziale
pubblica. L'ambito territoriale di competenza
dell'azienda di cui al comma 1, lettera g) corrisponde
al territorio dei Comuni di Civitavecchia, Allumiere,
santa Marinella e Tolfa.
(segue
articolo 2)
3.
Le aziende territoriali per l'edilizia residenziale
pubblica, di seguito denominate aziende, sono
enti pubblici di natura economica, strumentali
della Regione, dotati di personalità giuridica,
di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria
e contabile.
Art. 3
(Attività delle aziende)
1.
Le aziende assumono il ruolo di operatori pubblici
dell'edilizia e di gestori del patrimonio pubblico
loro affidato. A tale fine esercitano, oltre alle
funzioni ed ai compiti già di competenza
degli istituti autonomi case popolari ai sensi
della normativa vigente ed in particolare della
l. r. 12/1999, anche le seguenti attività:
a) supporto alla Regione, agli enti locali ed
ai privati per la progettazione e l'attuazione
di interventi di edilizia residenziale inseriti
in programmi di recupero o riqualificazione edilizia
ed urbanistica previsti dalla normativa vigente,
nonchè per la realizzazione di interventi
di edilizia convenzionata agevolata o auto finanziata;
b) supporto alla Regione, agli enti locali ed
ai privati per la progettazione e l'attuazione
di opere pubbliche connesse all'edilizia residenziale
pubblica e non rientranti nei programmi di cui
alla lettera a);
c) gestione del patrimonio edilizio eventualmente
affidato da soggetti pubblici, ivi compresi quelli
previdenziali, non riservato alle finalità
dell'edilizia residenziale pubblica nonchè
quello affidato da soggetti privati destinato
all'edilizia agevolata;
d) ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione
di modelli di architettura tradizionale con riferimento
a nuovi insediamenti a bassa densità abitativa
anche con ipotesi di sostituzione edilizia ai
fini della riqualificazione sociale ed ambientale
dei quartieri, nel rispetto del principio di sostenibilità
e valorizzazione delle tecniche innovative in
materia di fonti energetiche rinnovabili, recuperabili
o alternative, anche in collaborazione con università,
istituti culturali e di ricerca pubblici o privati
e con gli ordini professionali;
2. le attività di cui al comma 1, esercitate
a favore di enti o soggetti diversi dalla regione,
sono affidate alle aziende, ove previsto dalla
normativa vigente, con le procedure ad evidenza
pubblica e sono disciplinate da apposite convenzioni
che
(segue
articolo 3)
stabiliscono,
in particolare, la durata dell'affidamento, i
fini da perseguire, i rapporti finanziari, i reciproci
obblighi e garanzie.
3. Le aziende possono, previa autorizzazione della
Giunta regionale, aderire a consorzi e partecipare
a società per azioni per il perseguimento
di fini diversi da quelli di cui al comma 1, purchè
compatibili con gli stessi e non prevalenti.
Art. 4
(Organi delle Aziende)
1.
Sono organi delle aziende:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione
c) il collegio dei revisori.
Art.
5
(Presidente)
1.
Il presidente:
a) ha la rappresentanza istituzionale dell'azienda;
b) promuove e coordina l'attività del consiglio
di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone
l'ordine del giorno;
c) adotta gli atti eventualmente a lui riservati
dalla normativa regionale, dallo statuto e dai
regolamenti dell'azienda nonché quelli
espressamente delegati dal consiglio di amministrazione.
Art. 6
(Consiglio di amministrazione)
1.
Il Consiglio di amministrazione è costituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale
ed è composto :
a) dal presidente dell'azienda, nominato dal Presidente
della Giunta regionale;
b) da sei membri nominati dal Consiglio regionale,
secondo le procedure previste dal regolamento
consiliare.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono
scelti tra persone in possesso di comprovata esperienza
nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche
o private.
3. Il consiglio di amministrazione è responsabile
dell'attività complessiva dell'azienda,
del rispetto delle direttive regionali ed esercita,
in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta lo statuto;
b) adotta i regolamenti previsti dallo statuto;
c) adotta la carta dei servizi;
d) adotta la dotazione organica;
e) adotta i bilanci;
f) adotta il programma annuale di attività
nonchè la relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti;
g) decide la partecipazione dell'azienda ad eventuali
società per azioni e consorzi, previa autorizzazione
della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma
3;
h) nomina il direttore generale;
i) adotta i provvedimenti relativi alla costituzione
del comitato tecnico e del comitato delle organizzazioni
rappresentative degli inquilini;
(segue
articolo 6)
l)
assegna gli obiettivi e le relative risorse umane,
finanziarie e strumentali al direttore generale
e verifica il loro utilizzo;
m) emana indirizzi per il perseguimento degli
obiettivi ed adotta ogni atto che non abbia carattere
gestionale e non sia riservato alla competenza
degli altri organi dell'azienda ai sensi della
presente legge, dello statuto e dei regolamenti
aziendali.
Art.
7
(Collegio dei revisori)
1.
Il collegio dei revisori è costituito con
decreto del Presidente della Giunta regionale
ed è composto da tre membri effettivi e
due supplenti nominati dalla Giunta regionale
tra i revisori contabili iscritti nel registro
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il collegio dei revisori, nella seduta di insediamento
convocata dal presidente dell'azienda, elegge
al suo interno il proprio presidente, che provvede
alle successive convocazioni e all'organizzazione
dei lavori.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo
sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda,
ne verifica l'economicità e l'efficienza
ed esprime il parere sulla conformità dei
bilanci alla normativa vigente. Il collegio dei
revisori esercita, altresì, gli altri compiti
ad esso attribuiti dallo statuto.
4. Il collegio dei revisori comunica periodicamente
al presidente dell'azienda e alla Giunta regionale,
con le modalità previste dal regolamento
di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), numero
2, i risultati dei controlli e delle verifiche.
Il collegio dei revisori, inoltre, qualora riscontri
gravi irregolarità nella gestione dell'azienda,
riferisce immediatamente alla Giunta regionale
ed è tenuto a fornire, su istanza della
Giunta medesima, ogni informazione o notizia che
abbia facoltà di ottenere ai sensi delle
disposizioni vigenti.
Art.
8
(Incompatibilità, indennità e durata
degli organi)
1.
Agli incarichi di presidente, di componente del
consiglio di amministrazione e del collegio dei
revisori dell'azienda si applicano le disposizioni
sulle incompatibilità contenute nella vigente
normativa statale e regionale. In particolare,
tali incarichi sono incompatibili con:
a) la carica di consigliere o assessore regionale,
provinciale e comunale;
b) la posizione di dipendente dell'amministrazione
regionale preposto alla struttura che esercita
la vigilanza sull'azienda;
c) la carica di rappresentante di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali;
d) la pendenza di vertenze con l'azienda;
e) l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi
con l'azienda, in relazione alle funzioni dei
rispettivi organi di appartenenza.
2. Ai componenti degli organi dell'azienda spetta
un'indennità determinata dalla Giunta regionale
ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998,
n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto
dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza
dell'azienda e della relativa dimensione demografica
nonché dell'entità delle risorse
finanziarie e patrimoniali da gestire.
3. Gli organi dell'azienda durano in carica per
la durata della legislatura. Essi proseguono le
proprie funzioni fino alla data di costituzione
dei nuovi organi dell'azienda, che sono costituiti
entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento
del Consiglio regionale, in conformità
alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio
1993, n. 12.
Art. 9
(Comitato tecnico)
1.
Con provvedimento del consiglio di amministrazione
è costituito il comitato tecnico, quale
organo consultivo in materia di edilizia residenziale
pubblica, che dura in carica quanto il consiglio
stesso. Il comitato è composto:
a) dal direttore generale dell'azienda, con funzioni
di presidente;
b) dal dirigente apicale della struttura tecnica
dell'azienda;
c) da due esperti nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica designati dalla Giunta regionale;
d) da un ingegnere e da un architetto nominati
dal consiglio di amministrazione stesso nell'ambito
di terne proposte dai rispettivi ordini professionali.
2. Alle sedute del comitato tecnico partecipa
in veste consultiva, senza diritto di voto, un
rappresentante del soggetto pubblico o privato
interessato all'argomento in discussione.
3. Il comitato tecnico esprime pareri, su richiesta
del consiglio di amministrazione, in ordine a:
a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi
di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza
abitativa;
b) richiesta di autorizzazione al superamento
dei massimali di costo ammissibili deliberati
dalla Regione;
c) congruità economica dei programmi di
intervento di edilizia residenziale pubblica destinata
all'assistenza abitativa ammessi a finanziamento
con provvedimento regionale, esprimendosi sul
rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici,
nonché sull'applicazione delle maggiorazioni
ammesse ai massimali di costo deliberati dalla
Regione a seguito della richiesta di cui alla
lettera b).
(segue
articolo 9)
4.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale
il voto del Presidente.
5. Ai componenti del comitato tecnico di cui al
comma 1, lettere c) e d), compete un'indennità
per ogni giornata di partecipazione ad una o più
sedute, determinata dal consiglio di amministrazione
nell'atto di nomina, tenendo conto dell'impegno
richiesto, nonché il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute nel caso in
cui gli stessi componenti siano residenti fuori
del comune ove ha sede legale l'azienda.
Art. 10
(Comitato delle organizzazioni rappresentative
degli inquilini)
1.
Al fine di garantire la partecipazione e la collaborazione
degli utenti dei servizi di edilizia residenziale
pubblica alle attività attinenti alla funzionalità
e alla qualità dei servizi stessi, è
costituito, con provvedimento del consiglio di
amministrazione, il comitato delle organizzazioni
rappresentative degli inquilini, che dura in carica
quanto il consiglio stesso. Il comitato è
composto da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative
a livello regionale.
2. Il numero dei componenti del comitato e le
relative modalità di designazione sono
stabiliti nello statuto di cui all'articolo 12,
comma 1 ; i limiti e le forme di partecipazione,
di consultazione e di collaborazione del comitato
stesso sono determinati nella carta dei servizi
di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b).
Art. 11
(Direttore generale)
1.
Il direttore generale è nominato dal consiglio
di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti
dell'azienda stessa o di altri enti pubblici o
privati, di età non superiore ai sessantacinque
anni, che abbiano svolto attività dirigenziale
e che siano in possesso del diploma di laurea.
2. L'incarico di direttore generale è conferito
a tempo determinato, per un periodo non superiore
a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha
termine, comunque, con la costituzione del nuovo
consiglio di amministrazione. L'incarico di direttore
generale è disciplinato con contratto individuale
che stabilisce, tra l'altro, il trattamento economico,
con riferimento a quello previsto dall'articolo
16, comma 2. Per i dipendenti di altri enti, il
contratto disciplina, altresì, il rapporto
di lavoro.
3. Il direttore generale è responsabile
dell'attività gestionale dell'azienda e,
in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) programma, dirige e coordina le attività
delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi
dell'azienda assegnati dal consiglio di amministrazione
e assicurare l'attuazione delle direttive e dei
provvedimenti del consiglio di amministrazione
stesso;
b) formula proposte al consiglio di amministrazione
in relazione all'elaborazione di programmi ed
altri atti di competenza del consiglio di amministrazione
stesso e in particolare del programma annuale
di attività e della relazione annuale sull'attività
svolta di cui all'articolo 13;
c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute
del consiglio di amministrazione;
d) sovrintende alla gestione delle risorse umane,
finanziarie e patrimoniali assegnate dal consiglio
di amministrazione, assicurando l'efficienza e
l'efficacia dell'azione tecnico-amministrativa,
e provvede, nel rispetto di quanto previsto nel
regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera
a), numero 1) :
(segue
articolo 11)
1)
all'organizzazione delle strutture;
2) al conferimento degli incarichi di direzione
delle strutture, definendo funzioni e competenze;
3) al controllo ed alla verifica dell'attività
dei dirigenti ed all'esercizio del potere sostitutivo
in caso di inerzia degli stessi;
e) promuove e resiste alle liti ed ha potere di
conciliare e transigere;
f) adotta ogni altro atto di carattere gestionale
che non rientri nell'ambito dell'incarico conferito
ai dirigenti ai sensi della lettera d), numero
2).
Art. 12
(Statuto e regolamenti e carta dei servizi)
1.
Lo statuto dell'azienda stabilisce, in particolare,
la sede legale dell'ente, le competenze e le modalità
di funzionamento degli organi, in conformità
con il principio di distinzione tra attività
di indirizzo e attività di gestione, e
detta criteri generali relativi all'organizzazione,
all'ordinamento finanziario e contabile, alla
pubblicità degli atti e all'esercizio del
diritto di accesso.
2. Lo statuto è adottato dal consiglio
di amministrazione ed è trasmesso alla
Giunta regionale, che provvede alla relativa approvazione,
anche apportando modifiche e integrazioni, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento. Scaduto
inutilmente tale termine lo statuto si intende
approvato.
3. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì:
a) i regolamenti previsti dallo statuto e, in
particolare, quelli concernenti:
1) l'assetto organizzativo dell'azienda, il funzionamento
e le attività delle singole strutture organizzative
nonché i criteri e le modalità di
conferimento degli incarichi delle strutture stesse,
di controllo e verifica dell'attività dei
dirigenti, di reclutamento del personale e di
ricorso a consulenze professionali esterne o a
rapporti di collaborazione a tempo determinato;
2) l'ordinamento finanziario e contabile, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
14;
3) la pubblicità degli atti e le modalità
di accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni
in possesso dell'azienda;
b) previo parere del comitato delle organizzazioni
rappresentative degli inquilini di cui all'articolo
10, la carta dei servizi, finalizzata a garantire
una maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia
della gestione in materia di edilizia residenziale
pubblica e un corretto rapporto tra l'azienda
e gli utenti dei servizi mediante la chiara individuazione
dei reciproci diritti e doveri;
(segue
articolo 12)
nella
carta dei servizi sono stabiliti i limiti e le
forme di partecipazione e di collaborazione del
comitato delle organizzazioni rappresentative
degli inquilini di cui all'articolo 10.
Art. 13
(Programma annuale di attività e relazione
annuale sull'attività svolta)
1.
Le aziende definiscono le proprie attività
mediante un programma annuale adottato dal consiglio
di amministrazione, in coerenza con le linee della
programmazione regionale e in conformità
alle direttive della Giunta regionale. Il programma
annuale di attività indica, tra l'altro,
i mezzi strumentali e finanziari necessari per
lo svolgimento delle diverse attività ed
è approvato dal Consiglio regionale, unitamente
al bilancio di previsione ai sensi dell'articolo14,
comma 3.
2. Le aziende descrivono le attività svolte
in attuazione del programma di cui al comma 1
ed i risultati conseguiti, anche in termini finanziari,
in una relazione annuale, adottata dal consiglio
di amministrazione e presentata alla Giunta regionale
in allegato al bilancio di esercizio ai fini della
verifica di cui all'articolo 15, comma 2, lettera
c).
Art. 14
(Gestione economico-finanziaria)
1.
Le aziende curano la tenuta di una contabilità
di tipo analitico ed economico informata ai principi
desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del
codice civile e successive modificazioni, attraverso
l'adozione annuale del bilancio di previsione,
il quale rappresenta le linee guida per la gestione
economica dell'azienda, che deve tendere al pareggio
dell'esercizio e del bilancio di esercizio.
2. Al fine della tenuta di una contabilità
di tipo economico, le aziende applicano un adeguato
sistema di rilevazione contabile dei risultati
economici dell'attività gestionale, basato
sulla definizione di centri di costo riferiti
alle strutture organizzative e ai centri di responsabilità,
tale da consentire il controllo finanziario, di
gestione e di qualità dei servizi.
3. Il consiglio regionale approva i bilanci di
cui al comma 1 secondo le disposizioni previste
dal titolo VII, capo I della legge regionale 20
novembre 2001, n. 25.
Art.
15
(Vigilanza e controllo)
1.
Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della
Regione, spettano alla Giunta regionale la vigilanza
e il controllo sulle aziende.
2. La Giunta regionale, in particolare:
a) emana direttive per la gestione delle aziende
al fine di garantirne la conformità alle
scelte della programmazione regionale;
b) emana direttive per la destinazione e la copertura,
rispettivamente, di avanzi e disavanzi di esercizio;
c) emana direttive per l'assegnazione a riscatto
di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata
all'assistenza abitativa, sia con patto di futura
vendita, sia in proprietà immediata, definendo
in particolare tempi, costi, garanzie e facilitazioni
ai sensi della normativa in vigore;
d) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie
assegnate, l'attività complessiva dell'azienda,
i risultati conseguiti e può, a tal fine,
acquisire atti e disporre ispezioni;
e) esercita il potere sostitutivo, tramite le
proprie strutture o la nomina di un commissario
ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti
obbligatori da parte del consiglio di amministrazione,
previo invito a provvedere entro un congruo termine;
f) esercita il controllo sugli organi con le seguenti
modalità:
1) dispone la decadenza del consiglio di amministrazione
in caso di reiterate violazioni di disposizioni
normative, di grave disavanzo nella gestione dell'azienda,
ovvero in caso di valutazione negativa della gestione
complessiva dell'azienda in relazione alle direttive
emanate dalla Regione o a ritardi ingiustificati
nell'attuazione dei programmi, dandone immediata
comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo
contestualmente alla
(segue
articolo 15)
nomina
di un commissario straordinario con pieni poteri,
che dura in carica fino alla data di costituzione
del nuovo consiglio di amministrazione;
2) decadenza di uno o più componenti del
collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate
inadempienze.
Art. 16
(Stato giuridico e trattamento economico del personale)
1.
Al personale non dirigente delle aziende si applica
il trattamento giuridico, economico e previdenziale
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle aziende,
società ed enti pubblici economici aderenti
alla Federcasa.
2. Al personale dirigente delle aziende si applica
il CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi
pubblici locali aderenti alla Confederazione Italiana
dei servizi pubblici locali (CISPEL).
Art. 17
(Disposizioni transitorie relative agli organi
istituzionali)
1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il direttore generale in
carica presso ciascuno IACP provvede alla ricognizione
del personale, dei beni patrimoniali e di tutti
i rapporti attivi e passivi.
2. L'organo di amministrazione di ciascuno IACP
trasmette la ricognizione di cui al comma 1 alla
Giunta regionale per la relativa approvazione.
L'organo di amministrazione dello IACP di Roma
trasmette, altresì, unitamente alla ricognizione,
una proposta di ripartizione del personale, dei
beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi
e passivi tra l'azienda del Comune di Roma, l'azienda
del comprensorio di Civitavecchia e l'azienda
della Provincia di Roma, tenendo conto, per la
ripartizione dei beni patrimoniali, della relativa
localizzazione negli ambiti territoriali di competenza
di ciascuna azienda.
3. Dopo l'approvazione della ricognizione di cui
al comma 2.:
a) il Presidente della Giunta regionale provvede
alla nomina del presidente presso ciascuna azienda
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) la Giunta regionale provvede:
1) alla nomina dei membri del collegio dei revisori
ai sensi dell'articolo 7;
2) all'adozione della deliberazione prevista dall'articolo
8, comma 2;
3) all'adozione, sulla base degli atti di cui
al comma 2, della deliberazione di ripartizione
e attribuzione del personale, dei beni patrimoniali
e di tutti i rapporti attivi e passivi alle aziende
del Comune di Roma, del comprensorio di Civitavecchia
e della Provincia di Roma, con effetto dalla data
prevista dal comma 4;
4) all'adozione di una deliberazione per la fissazione
di criteri, per la cessione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica destinati all'assistenza
abitativa,
(segue
articolo 17)
in
deroga alle disposizioni contenute nell'articolo
19 della l.r. n. 12/1999, ai fini della redazione
del piano di cui al comma 5.
4. A decorrere dalla data di costituzione del
consiglio di amministrazione e del collegio dei
revisori, cessano dalle proprie funzioni, rispettivamente,
l'organo di amministrazione ed il collegio sindacale
di ciascuno IACP. Dalla stessa data l'azienda
subentra nella titolarità di tutti i beni
e dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti
IACP, secondo quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2.
5. Il consiglio di amministrazione, entro sei
mesi dalla sua costituzione, adotta un piano di
risanamento, di durata massima quinquennale, relativo
all'eventuale disavanzo finanziario consolidato
alla data del 31 dicembre 2001 e lo invia alla
Giunta regionale, che lo approva, sentita la commissione
consiliare competente, entro i successivi novanta
giorni. Il piano stabilisce le modalità
di risanamento e di verifica della relativa attuazione
prevedendo, eventualmente:
a) la cessione di parte del patrimonio dell'azienda,
non destinato all'assistenza abitativa;
b) la cessione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica destinati all'assistenza abitativa,in
conformità ai criteri di cui al comma 3,
lettera b), numero 4);
c) il recupero a titolo transattivo delle somme
complessive dovute all'azienda da ciascun assegnatario
alla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di agevolare l'estinzione delle
morosità;
d) Il recupero dei crediti e la definizione dei
contenziosi con enti pubblici e soggetti privati.
6. Il consiglio di amministrazione provvede, altresì:
a) all'adozione, entro centoventi giorni dal suo
insediamento, dello statuto, dei regolamenti previsti
dall'articolo 12, comma 3, lettera a) e della
dotazione organica;
(segue
articolo 17)
b)
alla costituzione, entro sessanta giorni dal suo
insediamento, del comitato tecnico ai sensi dell'articolo
9, a decorrere dalla quale cessa dalle proprie
funzioni la commissione tecnica prevista dall'articolo
9 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e
successive modifiche;
c) alla costituzione, entro trenta giorni dall'approvazione
dello statuto da parte della Giunta regionale,
del comitato delle organizzazioni rappresentative
degli inquilini ai sensi dell'articolo 10.
Art. 18
(Disposizioni transitorie relative al personale)
1.
Il personale in servizio presso ciascuno IACP
alla data di entrata in vigore della presente
legge transita automaticamente nelle corrispondenti
aziende, ad eccezione del personale dello IACP
di Roma, che transita nelle aziende del Comune
di Roma, del comprensorio di Civitavecchia e della
Provincia di Roma, secondo quanto disposto nella
deliberazione di cui all'articolo 17 comma 3,
lettera c). Al personale stesso continua ad applicarsi
il trattamento giuridico ed economico in godimento
ed il CCNL previsto per i dipendenti degli IACP,
fino alla data di cui al comma 2.
2. Contestualmente all'adozione della dotazione
organica il consiglio di amministrazione stabilisce
la data di decorrenza per l'applicazione, al personale
di cui al comma 1, del nuovo CCNL previsto dall'articolo
16. Entro tale data l'azienda provvede a collocare
nei singoli posti della dotazione organica il
medesimo personale e a stipulare i relativi contratti
di lavoro.
3. Il personale che risulti in esubero a seguito
dell'adozione della dotazione organica dell'azienda
è collocato, con il trattamento economico
e giuridico in godimento, in mobilità.
Le aziende attivano le procedure di mobilità
in conformità alla normativa vigente.
4. I direttori generali di ciascuno IACP in carica
alla data di entrata in vigore della presente
legge, decadono alla data di nomina del direttore
generale da parte del nuovo consiglio di amministrazione
secondo quanto previsto dall'articolo 11.
Art.
19
(Disposizioni finali e abrogazioni)
1.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogate:
a) la l. r. 14/1986 e successive modifiche;
b) la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 64.
2. Fino all'adozione dello statuto di cui all'articolo
12, comma 1, dei regolamenti previsti dal medesimo
articolo 12, comma 3, lettera a) e della dotazione
organica, presso ogni azienda continuano ad applicarsi
le disposizioni finanziarie e contabili nonchè
quelle organizzative, in quanto compatibili con
la presente legge, relative al corrispondente
IACP secondo quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2.
Art. 20
(Disposizioni finanziarie)
1.
Le aziende provvedono al raggiungimento dei propri
scopi mediante:
a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica destinata all'assistenza
abitativa, nonchè i canoni derivanti dall'affitto
di locali extra-residenziali;
b) i rimborsi per spese tecniche generali relative
ai programmi di edilizia residenziale pubblica
destinata all'assistenza alloggiativa, nella misura
stabilita dalla Giunta regionale;
c) l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo
la normativa nazionale e regionale vigente;
d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività
previste all'articolo 3.
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