SOMMARIO
TITOLO
I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO
I FINALITA'
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Obiettivi)
CAPO
II RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art.
3 (Funzioni della Regione)
Art. 4 (Funzioni delle provincie)
Art. 5 (Funzioni dei comuni)
Art. 6 (Competenze del comune di Roma)
CAPO
III PROGRAMMAZIONE
Art.
7 (Piano settoriale regionale)
Art. 8 (Attuazione annuale del piano settoriale regionale)
Art. 9 (Predisposizione ed adozione dei piani annuali
provinciali)
Art. 10 (Vigilanza e poteri sostitutivi)
TITOLO
II AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT
CAPO
I AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT
Art.
11 (Istituzione)
Art. 12 (Attività)
Art. 13 (Organi)
Art. 14 (Il Presidente)
Art. 15 (Il consiglio di amministrazione)
Art. 16 (Il collegio dei revisori)
Art. 17 (Incompatibilità)
Art. 18 (Durata delle cariche. Indennità)
Art. 19 (Comitato di coordinamento)
Art. 20 (Direttore generale)
Art.
21 (Statuto e regolamenti)
Art. 22 (Bilancio di previsione e rendiconto generale)
Art. 23 (Programmi di attività)
Art. 24 (Museo regionale dello sport)
Art. 25 (Patrimonio)
Art. 26 (Personale)
Art. 27 (Risorse finanziarie)
Art. 28 (Potere di direttiva, vigilanza e controllo
della Giunta regionale)
TITOLO
III IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
CAPO
I INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DALLA REGIONE
Art.
29 (Iniziative per gli impianti sportivi)
Art. 30 (Iniziative per il credito sportivo)
CAPO
II CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE
DAGLI ENTI LOCALI E DA ALTRI ENTI
Art.
31 (Contributi per impianti sportivi)
Art. 32 (Contributi per attrezzature sportive e per
la gestione degli impianti sportivi)
Art. 33 (Contributi per la promozione delle attività
sportive e per lo svolgimento dell'attività ordinaria)
CAPO
III DISCIPLINA RELATIVA AD IMPIANTI PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
Art.
34 (Impianti e palestre per l'esercizio delle attività
motorie e sportive)
Art. 35 (Vigilanza)
Art. 36 (Utilizzazione di impianti sportivi scolastici,
universitari e militari)
TITOLO
IV ATTIVITA' SPORTIVE NEL TERRITORIO
CAPO
I ATTIVITA' SPORTIVE NEL TERRITORIO
Art.
37 (Iniziative promozionali)
Art. 38 (Buoni sport)
Art. 39 (Iniziative per il sostegno al merito sportivo)
Art. 40 (Contributi per la promozione e lo sviluppo
della pratica sportiva per le persone diversamente abili
con deficit mentale, fisico e sensoriale)
TITOLO
V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO
I DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
41 (Disposizioni transitorie)
CAPO
II DISPOSIZIONI FINALI
Art.
42 (Disposizione finanziaria)
Art. 43 (Delegificazione e semplificazione dei procedimenti
amministrativi)
Art. 44 (Abrogazioni)
Art. 45 (Disposizione finale)
LEGGE
REGIONALE
TITOLO:
"Testo unico in materia di sport"
Approvata
dal Consiglio regionale nella seduta del 29.V.2002
Il
presente testo pur se conforme a quello deliberato dal
Consiglio non è ufficiale. Il testo ufficiale
sarà pubblicato sul BUR.
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo
I
FINALITA'
Art.
1
(Finalità)
1.
La Regione, in armonia con i principi della legislazione
statale vigente e nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive
modifiche, promuove e sostiene la diffusione della cultura
e della pratica delle attività motorie e sportive,
riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine
di favorire il benessere della persona e della comunità,
la prevenzione della malattia e delle cause del disagio,
le precipue politiche occupazionali e di promozione
turistica.
2.
A tal fine la Regione interviene per favorire lo sviluppo
delle attività sportive ed in particolare di
quelle concernenti:
a) gli individui di qualsiasi età, privilegiando
la formazione di base dei bambini in età scolare
e la pratica sportiva degli adolescenti e della terza
età;
b) le persone diversamente abili con deficit mentale,
fisico e sensoriale e quelle in situazione di disagio
o di bisogno;
c) le realtà regionali dello sport dilettantistico
che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale
contribuendo a promuovere l'immagine della Regione in
Italia e nel mondo.
Art. 2
(Obiettivi)
1.
In coerenza con le finalità di cui all'articolo
1, la programmazione regionale in materia di sport persegue,
prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) realizzazione di nuovi impianti e potenziamento delle
attrezzature sportive, nell'ambito di una politica di
riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali
e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti
locali;
b) ristrutturazione, ampliamento e miglioramento degli
impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento
al loro adeguamento, nel rispetto delle norme di sicurezza
ed in funzione della frequentazione delle persone diversamente
abili con deficit mentale, fisico e sensoriale, sia
come praticanti sia come spettatori;
c) valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione
sociale, di medicina preventiva e riabilitativa e sviluppo
delle attività motorie all'aria aperta al fine
di favorire un equilibrato rapporto tra pratica sportiva
e frequentazione dell'ambiente naturale;
d) sostegno alle iniziative e alle manifestazioni promosse
dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) nonchè dalle società ed
associazioni sportive ad essi affiliate, con particolare
riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e che
abbiano acquisito riconosciuta popolarità;
e) tutela e sostegno del libero associazionismo sportivo
finalizzato ad interventi di socializzazione ed aggregazione
comunitaria;
f) ricerca di forme di collaborazione con la scuola
per:
1) promuovere e sostenere la pratica e la diffusione
di attività motorie e sportive, incentivando
l'interazione tra scuola, enti locali, CONI, federazioni
sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni
sportive ad essi affiliate;
2) agevolare un efficace coordinamento dei servizi,
sia con riferimento alla utilizzazione di strutture
sportive scolastiche per attività extrascolastiche,
sia per un adeguato soddisfacimento delle esigenze legate
all'insegnamento dell'educazione fisica anche presso
impianti esterni alle scuole;
g) attivazione di forme di coordinamento tra la promozione
sportiva e la promozione turistica nell'ambito di politiche
di sviluppo di aree di cooperazione territoriale;
h) formazione, qualificazione e aggiornamento degli
operatori in ambito sportivo al fine di accrescerne
la professionalità sotto il profilo tecnico,
gestionale ed educativo;
i) tutela del diritto alla salute ed alla integrità
delle persone impegnate nella pratica delle attività
motorie e sportive con attenzione alle esigenze degli
anziani, delle donne e dei giovani e con particolare
riguardo alla prevenzione del fenomeno del doping;
j) promozione della pratica sportiva tra i minori e
gli anziani in condizioni di disagio socio-economico,
anche attraverso l'erogazione dei buoni di cui all'articolo
37.
Capo II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di
sviluppo dello sport:
a) adotta il piano settoriale regionale triennale degli
interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi
di cui all'articolo 2 da perseguire nel triennio di
validità, nonché gli indirizzi, i criteri
e le metodologie d'intervento;
b) realizza gli interventi riservati all'amministrazione
regionale dal piano settoriale regionale e verifica
la compatibilità con detto piano dei piani annuali
provinciali degli interventi;
c) controlla il perseguimento degli obiettivi determinati
dal piano settoriale regionale, anche mediante la rilevazione
ed elaborazione dei dati attinenti allo sviluppo delle
strutture sportive;
d) elabora e coordina l'attuazione dei programmi di
intervento previsti dall'Unione europea (UE) o da leggi
nazionali;
e) elabora i programmi straordinari d'intervento per
l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi
4 e 5, della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive
modifiche;
f) facilita l'accesso al credito mediante apposita convenzione
con istituti di credito;
g) sostiene manifestazioni ed attività sportive
di rilevanza regionale;
h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi
dello sport, della medicina sportiva e partecipa a manifestazioni
ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale
organizzate nel territorio regionale;
i) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio
del sistema sportivo regionale, attiva studi, indagini
e ricerche sulle problematiche inerenti al settore dello
sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei
risultati, costituzione di banche dati e reti informative
e sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;
j) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico
che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva
e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in
Italia e nel mondo;
l) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti
locali ai fini della realizzazione e gestione delle
strutture sportive;
m) promuove, programma e determina gli obiettivi ed
i criteri dell'attività di formazione ed aggiornamento
degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti
universitari, della scuola dello sport del CONI, delle
federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI nonché delle società
ed associazioni sportive ad essi affiliate.
2.
Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 la
Regione assicura il necessario raccordo con le politiche
occupazionali e di promozione turistica e si avvale
della collaborazione dell'agenzia regionale per lo sport
istituita all'articolo 11, in relazione alle attività
indicate dall'articolo 12.
Art. 4
(Funzioni delle province)
1.
Le province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi
e criteri determinati dal piano settoriale regionale:
a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive
e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse
provinciale;
b) adottano, sulla base dei programmi degli interventi
formulati dagli enti locali, singoli o associati, da
altri soggetti pubblici e privati, i piani annuali provinciali
degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle
attività sportive da sottoporre alla verifica
di compatibilità da parte della Giunta regionale
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
c) agevolano la cooperazione tra enti locali per la
programmazione e la gestione delle strutture e delle
attività sportive, anche mediante la istituzione
di appositi organismi tecnici di coordinamento;
d) incentivano la realizzazione di attività di
ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse
provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva
ponendo in primo luogo la lotta al doping;
e) collaborano con i comuni che ne facciano richiesta
all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di
attrezzature sportive d'interesse comunale;
f) vigilano sulla corretta attuazione dei programmi
degli interventi inseriti nei piani annuali di cui alla
lettera b);
g) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni
pubbliche ed i soggetti privati operanti nel territorio;
h) coordinano la rilevazione dei dati relativi ai servizi
sportivi;
i) realizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento
degli operatori dello sport in ambito provinciale in
conformità alla normativa regionale vigente in
materia di formazione professionale.
Art. 5
(Funzioni dei comuni)
1.
I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi,
indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale
regionale:
a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive,
la realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse
comunale e provvedono alla gestione degli impianti di
proprietà comunale, anche mediante la stipula
di convenzioni con soggetti privati;
b) formulano i programmi degli interventi relativi alle
strutture ed alle attività sportive, da inserire
nei piani annuali provinciali ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera b);
c) incentivano la realizzazione di attività di
ricerca, sperimentazione, documentazione di interesse
comunale nel campo dello sport e della medicina sportiva;
d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed
informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive
ed all'utenza;
e) promuovono il collegamento con le altre istituzioni
pubbliche e con i soggetti privati operanti nel proprio
territorio;
f) forniscono alla provincia territorialmente competente
i dati sull'impiantistica sportiva relativi al proprio
territorio e ne curano l'aggiornamento annuale.
Art. 6
(Competenze del comune di Roma)
1.
Il comune di Roma svolge in materia di programmazione
le stesse attività demandate alle province ai
sensi dell'articolo 4 assicurando forme di coordinamento
con l'attività programmatoria svolta nell'ambito
del proprio territorio dalla provincia di Roma.
2. Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività
programmatoria nell'ambito del proprio territorio, la
provincia di Roma esprime un parere sui piani annuali
degli interventi adottati dal comune di Roma prima che
siano sottoposti alla verifica di compatibilità
da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera b).
Capo III
PROGRAMMAZIONE
Art. 7
(Piano settoriale regionale)
1.
La Regione indica le linee generali della programmazione
nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando
un piano settoriale regionale triennale degli interventi
da realizzare sull'intero territorio regionale articolato
in piani annuali, anche in assenza del programma regionale
di sviluppo di cui alla legge regionale 11 aprile 1986,
n. 17.
2. Il piano settoriale regionale di cui al comma 1,
sulla base delle proposte formulate dall'agenzia regionale
per lo sport di cui all'articolo 11 e tenendo conto,
tra l'altro, delle indicazioni fornite dalla Conferenza
Regioni-autonomie locali di cui all'articolo 20 della
l.r. 14/1999, determina:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli
interventi relativi alle attività e alle strutture
sportive con riferimento, per queste ultime, agli interventi
che riguardano, in particolare:
1) l'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni
normative previste in materia di sicurezza e di abbattimento
delle barriere architettoniche nel rispetto soprattutto
dell'ambiente naturale;
2) il recupero funzionale e la manutenzione straordinaria
degli impianti sportivi esistenti al fine di migliorare
la loro possibilità di utilizzazione e di favorire
la loro gestione sotto il profilo tecnico-funzionale
ed economico;
3) la ristrutturazione, l'ampliamento ed il potenziamento
di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti,
soprattutto nelle aree della Regione che ne manifestano
maggiore carenza;
4) la ristrutturazione, l'ampliamento, il potenziamento
e la realizzazione di impianti sportivi nelle scuole
di ogni ordine e grado anche mediante intese con la
sovrintendenza scolastica regionale;
c) gli interventi la cui realizzazione è riservata
all'amministrazione regionale;
d) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione
e l'adozione dei piani annuali provinciali degli interventi,
per la formulazione dei programmi d'intervento comunali
e per la redazione dei progetti, nonché i parametri
per la valutazione della loro validità ed efficacia;
e) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai
fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della
Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti
territoriali e tematici di intervento;
f) i criteri e le modalità di concessione, erogazione
e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni
altro beneficio economico di cui alla presente legge.
3.
Per la predisposizione e l'aggiornamento del piano settoriale
regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale organizza
una fase di consultazione nell'ambito di una conferenza
programmatica, convocata dall'assessore regionale competente
in materia di sport in modo da favorire, anche attraverso
incontri preparatori, la partecipazione degli enti locali,
delle università, dei dirigenti degli uffici
scolastici, del CONI, delle federazioni sportive e degli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
4.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
adotta il piano settoriale regionale, che, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), costituisce
direttiva per le strutture regionali e per gli enti
ed i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi.
Art. 8
(Attuazione annuale del piano settoriale regionale)
1.
Ai fini dell'attuazione del piano settoriale regionale
di cui all'articolo 7, la Giunta regionale, entro il
31 gennaio, provvede con propria deliberazione:
a) ad approvare i progetti degli interventi riservati
all'amministrazione regionale da realizzare nell'anno
di riferimento;
b) a verificare la compatibilità dei piani annuali
degli interventi adottati dalle province con i contenuti
del piano settoriale regionale relativi all'anno di
riferimento, apportando, eventualmente, le modifiche
necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi,
degli indirizzi e dei criteri determinati dal piano
stesso, previa consultazione della provincia interessata.
Art.
9
(Predisposizione ed adozione dei piani annuali provinciali)
1. Ai fini della predisposizione dei piani annuali provinciali
degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle
attività sportive, gli enti ed i soggetti che
hanno titolo a chiedere la concessione di mutui agevolati
o contributi ai sensi della presente legge, trasmettono
alla provincia territorialmente competente, entro il
30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento,
il programma degli interventi che intendono realizzare
e i relativi progetti. Il programma è adottato
con apposita deliberazione degli organi competenti,
se formulato dagli enti locali ovvero sottoscritto dal
legale rappresentante, se formulato da altri soggetti.
2.
I progetti concernenti le iniziative di cui all'articolo
36, comma 1, lettere a), d) ed e) e di cui all'articolo
38, sono trasmessi direttamente alla Regione entro 31
ottobre dell'anno precedente a quello in cui le iniziative
si intendono realizzare.
3.
Ciascuna Provincia, sulla base dei programmi pervenuti
ai sensi del comma 1 nonché di propri progetti
e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati
nel piano settoriale regionale di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera d), adotta, con atto deliberativo dell'organo
competente, il piano annuale degli interventi da realizzare
nel rispettivo ambito territoriale e lo trasmette alla
Regione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
di riferimento.
4.
La documentazione amministrativa e tecnica che deve
accompagnare i progetti previsti al comma 1 nonché
tutti gli altri aspetti procedurali, sono indicati nel
piano settoriale regionale di cui all'articolo 7.
Art.
10
(Vigilanza e poteri sostitutivi)
1. Entro il 31 ottobre le province trasmettono alla
Regione, unitamente al piano annuale degli interventi,
una relazione sullo stato di attuazione dei progetti
precedentemente approvati e sull'efficacia dei relativi
interventi.
2. In caso di mancato esercizio delle funzioni attribuite
alle province dalla presente legge ovvero di violazione
delle disposizioni in essa contenute e degli atti di
indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione, la
Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può
sostituirsi alle province.
TITOLO
II
AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT
Capo
I
AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT
Art.
11
(Istituzione)
1. E' istituita l'agenzia regionale per lo sport di
seguito denominata Agensport, con sede in Roma, per
la promozione di iniziative e per la gestione di servizi
atti a garantire un equilibrato sviluppo dello sport
nel Lazio.
2. Agensport è ente strumentale di diritto pubblico
della Regione, dotato, nei limiti di cui alla presente
legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile
e finanziaria ed esercita le proprie competenze conformandosi
agli indirizzi politico-programmatici del Consiglio
regionale ed alle direttive della Giunta regionale.
Art.
12
(Attività)
1.
Per conseguire le finalità di cui alla presente
legge, Agensport svolge le seguenti attività:
a)
promuove e seleziona progetti per la realizzazione,
nel territorio della Regione, di manifestazioni e iniziative
di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;
b) effettua attività di studio, ricerca, sperimentazione
e documentazione;
c) organizza attività di osservatorio sulle realtà
dello sport, in collaborazione con gli enti locali e
gli operatori del settore, raccogliendo ed elaborando
i dati attinenti alle strutture e alle attività
sportive ricadenti nel territorio della Regione;
d) cura l'informazione sulle maggiori attività
ed iniziative presenti nella Regione e realizza campagne
promozionali di sensibilizzazione e di educazione dirette
a diffondere nella comunità la cultura e i valori
dello sport;
e) provvede alla gestione del museo regionale dello
sport di cui all'articolo 23;
f) formula proposte all'assessore regionale competente
in materia di sport:
1) ai fini della redazione e attuazione del piano settoriale
regionale e della individuazione degli interventi da
riservare all'amministrazione regionale;
2) in relazione a criteri, contenuti e metodologie per
le attività di formazione, aggiornamento e qualificazione
degli operatori sportivi.
2. Nell'espletamento delle attività di cui al
comma 1, lettere b), c) e d), Agensport può avvalersi
della consulenza e della collaborazione di enti, professionisti
ed istituzioni scientifiche, di ricerca e di studio,
nonché di qualificati organismi operanti nel
settore.
3. Oltre a quanto previsto al comma 1, Agensport, nell'ambito
delle proprie competenze :
a) espleta compiti di verifica e di controllo sul corretto
utilizzo dei fondi erogati dall'amministrazione regionale,
tramite l'istituzione di un'apposita commissione di
controllo;
b) può fornire consulenze e servizi a terzi,
pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel
rispetto delle disposizioni fissate dallo statuto e
dai regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione
ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) e dalle
direttive regionali, secondo un tariffario approvato
dalla Giunta regionale.
Art.
13
(Organi )
1. Sono organi istituzionali di Agensport:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
Art.
14
(Il presidente)
1. Il presidente ha la rappresentanza legale di Agensport.
Il presidente inoltre:
a) promuove e coordina l'attività del consiglio
di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone
l'ordine del giorno;
b) adotta gli atti eventualmente a lui riservati dalla
normativa regionale, dallo statuto e dai regolamenti
di Agensport nonché quelli espressamente delegati
dal consiglio di amministrazione;
c) garantisce l'informazione alla Giunta regionale ed
al Consiglio regionale, con cadenza annuale, sull'attività
e l'andamento, anche finanziario, di Agensport.
Art. 15
(Il consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è costituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale ed
è composto dal presidente di Agensport, nominato
dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,
e da sei membri, eletti dal Consiglio regionale con
voto limitato secondo le procedure previste dal regolamento
consiliare, scelti tra persone esperte in amministrazione
e nel settore dello sport.
2. Il consiglio di amministrazione è responsabile
dell'attività complessiva di Agensport, nonché
della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione
e di direttiva.
3. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni
di alta amministrazione nonché i poteri di indirizzo,
attraverso la definizione di obiettivi programmatici,
e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativo-gestionale svolta dai dirigenti agli
indirizzi impartiti. In particolare, il consiglio di
amministrazione :
a) adotta lo statuto e i regolamenti in esso previsti,
ivi compresi il regolamento contenente i criteri di
organizzazione delle strutture, di determinazione della
dotazione organica del personale e di conferimento degli
incarichi ai dirigenti ed il regolamento di amministrazione
e contabilità;
b) determina la dotazione organica del personale;
c) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e
l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto
generale;
d) adotta le proposte ai fini della redazione ed attuazione
del piano settoriale regionale e della determinazione
di criteri, contenuti e metodologie per le attività
di formazione aggiornamento e qualificazione degli operatori
sportivi;
e) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività
e i relativi aggiornamenti;
f) adotta la relazione annuale sull'attività
svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini
finanziari;
g) elegge, al proprio interno, il vice presidente;
h) nomina il direttore generale;
i) assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici
e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli
e provvede alla verifica dei risultati di gestione ed
alla valutazione annuale dell'attività del direttore
stesso.
Art.
16
(Il collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori è costituito con
decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati
dal Presidente stesso, scelti tra i revisori contabili
iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il
presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione
dei lavori.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla
gestione contabile e finanziaria di Agensport; in particolare,
esprime il parere sulla conformità del bilancio
preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge
e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività
di controllo al presidente di Agensport che, in caso
di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti
conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al
collegio stesso.
4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì,
alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale
sulla gestione contabile e finanziaria di Agensport.
Art.
17
(Incompatibilità)
1. Agli incarichi di presidente, di componente del consiglio
di amministrazione e del collegio dei revisori si applicano
le disposizioni sulla incompatibilità contenute
nella vigente normativa nazionale e regionale. In particolare,
non può essere nominato presidente e non possono
far parte del consiglio di amministrazione o del collegio
dei revisori:
a) i membri del Consiglio e della Giunta regionali,
nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli
organi esecutivi degli enti locali;
b) i direttori generali delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, i presidenti e i
componenti degli organi di altri enti regionali;
c) gli imprenditori o gli amministratori di società
che forniscono beni o prestano servizi ad Agensport;
d) i dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti
alla struttura preposta alla vigilanza di Agensport.
Art. 18
(Durata delle cariche. Indennità)
1. Gli organi istituzionali di Agensport durano in carica
per la durata del mandato del Presidente della Giunta
regionale che ha provveduto alla loro costituzione e
non possono essere rinominati per più di una
volta.
2. Gli organi istituzionali di Agensport proseguono
le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei
nuovi organi, che sono eletti e costituiti entro quarantacinque
giorni dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio
regionale e della nuova Giunta regionale, in conformità
alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993,
n. 12.
3. L'indennità di carica spettante ai componenti
degli organi istituzionali di Agensport è determinata
ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n.46
e successive modifiche.
Art. 19
(Comitato di coordinamento)
1.
E' istituito il comitato di coordinamento, con funzioni
consultive in merito alle attività di Agensport
di natura programmatoria.
2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale ed
è composto da:
a) i presidenti delle province del Lazio o loro delegati;
b) il Sindaco di Roma o suo delegato;
c) un rappresentante designato dal CONI regionale o
suo delegato;
d) il direttore scolastico regionale o suo delegato;
e) un rappresentante dell'associazionismo sportivo individuato
ai sensi della legge regionale 1 settembre 1999, n.
22.
3. Il consiglio di amministrazione acquisisce il parere
del comitato di coordinamento in relazione alla formulazione
delle proposte ai fini della redazione ed attuazione
del piano settoriale regionale ed alla elaborazione
dei programmi pluriennali ed annuali di attività
di Agensport.
Art.
20
(Direttore generale)
1. Il direttore generale è nominato dal consiglio
di amministrazione di Agensport ed è scelto tra
persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata
professionalità ed esperienza nella direzione
di organizzazioni complesse e nel settore dello sport.
2. L'incarico di direttore generale è conferito
a tempo determinato, per un periodo non superiore a
cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine,
comunque, con la costituzione del nuovo consiglio di
amministrazione. L'incarico di direttore generale è
disciplinato con contratto individuale, che fissa, altresì,
il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale con apposita direttiva.
Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia
conferito a dipendenti della Regione ovvero di altri
enti dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni
concernenti il collocamento in aspettativa di cui all'articolo
33 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37.
3. Il direttore generale è responsabile dell'attività
amministrativo-gestionale di Agensport e, in particolare,
esercita le seguenti funzioni:
a) dirige e coordina le attività delle strutture,
al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati
dal consiglio di amministrazione;
b) può formulare proposte al consiglio di amministrazione
in relazione all'elaborazione di programmi e degli altri
atti di competenza del consiglio stesso;
c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione,
assicurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa
e provvede all'organizzazione delle strutture previste
dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 4;
d) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare
e transigere;
e) adotta ogni altro atto di carattere amministrativo-gestionale.
4. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio
di amministrazione con voto consultivo.
Art. 21
(Statuto e regolamenti)
1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla
sua prima costituzione, adotta lo statuto di Agensport.
2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità
di funzionamento degli organi istituzionali di Agensport,
nonché i principi di organizzazione dell'agenzia
e dei rapporti di lavoro del relativo personale, in
coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa e in conformità
alle norme generali, statali e regionali, regolatrici
della materia.
3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale,
che può apportare, ove necessario, modifiche
ed integrazioni.
4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto
ai sensi del comma 3, il consiglio di amministrazione
adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione
delle strutture, per la determinazione della dotazione
organica del personale e per il conferimento degli incarichi
ai dirigenti nonché il regolamento di amministrazione
e di contabilità di Agensport.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e