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Mozione Axum


MOZIONE

Oggetto: difesa beni culturali italiani e accordi internazionali per la restituzione dei bottini guerra

PREMESSO CHE

- l'Italia, nel corso di conflitti bellici, è stata depredata del suo patrimonio artistico che ora è esposto nei musei di tutta Europa e del mondo;
- tra gli esempi più prestigiosi risultano: il sarcofago etrusco degli sposi di Cerveteri, il Leone alato di Vulci, il Lottatore nudo detto Gladiatore Borghese, il Vaso di Canopo, un bassorilievo dell'Ara Pacis alto un metro e venti e lungo un metro e mezzo, l'Incoronazione delle Spine di Tiziano, Lot e la sua figlia del Tintoretto, Le Nozze di Cana del Veronese, vari macchiaioli tra cui Ragazza che cuce di Silvestro Lega, La bottega del fornaio a Settignano e Casa fra gli alberi di Telemaco Signorini, Giovane Donna che culla il bambino di Odoardo Borrani, Cavalleggero di Giovanni Fattori, trafugate nella primavera del 1944 presumibilmente dall'ufficiale neozelandese Arthur Frazer a San Martino a' Cozzi ora esposte in Nuova Zelanda nel museo di 'Dunedin pubblic art gallery'; la testa di Fauno di Michelangelo trafugata dai nazisti dal museo del Bargello e centinaia di altri pregiatissimi esemplari;
- l'archivio storico diplomatico della Farnesina contiene più di 1500 pratiche di opere da recuperare, ma tale elenco è coperto dal segreto di Stato;
- il governo italiano risulterebbe intenzionato a restituire la stele di Axum all'Etiopia e la Venere di Cirene alla Libia;

CONSIDERATO CHE

- la Convenzione dell'Unesco del 1970 sulla salvaguardia internazionale dei beni culturali contiene disposizioni minimali per i provvedimenti legislativi, amministrativi e a carattere internazionale che le parti contraenti devono applicare per impedire il trasferimento illecito dei beni culturali;
- tale convenzione non prevede l'immediata applicazione delle prescrizioni, ma il preventivo recepimento normativo da parte degli stati nazionali;
- i principi formulati nella Convenzione comunque non sono retroattivi;
-
TENUTO CONTO CHE

- la Convezione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale siglata dai Paesi membri dell'Unesco il 16 novembre 1972 all'art. 6 comma 2 prescrive agli Stati sottoscrivttori di impegnarsi a "prestare il proprio concorso all'identificazione, alla protezione, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 11 della stessa Convenzione sempre che lo Stato sul cui territorio è situato questo patrimonio lo richieda", senza specificarne l'origine;
- l'art. 6 comma 3 prescrive che "ciascun Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli art. 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione";
- il Governo italiano nel processo di restituzione della Stele di Axum e della Venere di Cirene deve considerare, alla luce dei dettami contenuti nelle Convenzioni internazionali, l'obbligo della salvaguardia di tali monumenti e i rischi di menomazione insiti nel trasloco;

PRESO ATTO CHE

- la legislazione nazionale in materia è regolamentata dalla legge 88/98 definita 'Norme sulla circolazione dei beni culturali';
- la suddetta legge al Capo I 'Restituzione dei Beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Ue e recepimento della direttiva 93/7/Cee del Consiglio del 15 marzo 1993' detta norme nell'ambito della restituzione dei beni illecitamente usciti dagli Stati membri dell'Unione Europea e all'art. 2 ribadisce l'applicabilità della normativa a quei beni culturali usciti illecitamente soltanto dopo il 31 dicembre 1992;
- l'art. 17 delle suddetta legge vieta, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni culturali di cui all'art. 1 della legge 1089/39, che in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico;

CONSIDERATO CHE

- dalle affermazioni rilasciate dal Duca D'Aosta, incaricato dall'allora ministro degli Esteri, Pietro Nenni, e dal sottosegretario Franco Maria Malfatti di risolvere la controversia della Stele di Axum con il Governo Etiope, risulta che - a seguito della sua missione - l'imperatore etiope Hailé Selassié condonò all'Italia la Stele in cambio del Leone di Giuda e che di tale missione dovrebbe esservi traccia negli archivi del Ministero degli Affari Esteri;
- l'imperatore Hailé Selassié, in cambio della Stele, chiese e ottenne dall'Italia la costruzione di un ospedale che venne realizzato fra gli anni '50 e '60;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO IMPEGNA LA GIUNTA

- a intervenire presso il Consiglio dei Ministri per chiedere la sospensione cautelativa delle procedure di restituzione della Stele di Axum e della Venere di Cirene;
- a intervenire presso il Ministero degli Affari Esteri per verificare l'esistenza di tale accordo e chiudere consensualmente la controversia con lo Stato etiope;
- a chiedere al Consiglio dei ministri la desecretazione dell'archivio storico diplomatico che grava sull'elenco dei beni trafugati;
- a sollecitare la Conferenza Stato-Regioni per rappresentare al Consiglio dei Ministri la necessità di chiarire il quadro normativo sul destino delle opere d'arte frutto di 'bottini di guerra' attraverso la sottoscrizione di accordi internazionali bilaterali e l'introduzione del principio di reciprocità, con un chiaro pronunciamento dell'Unione Europea sia nei confronti dei rapporti tra gli stati membri che verso Paesi extraeuropei;
- a ricostruire e rendere noto l'elenco delle opere d'arte italiane trafugate presenti nei musei del mondo, iniziando da quelli europei, anche attraverso la promozione di una grande mostra espositiva a fini informativi delle copie di dette opere, tesa a sollecitare le autorità preposte a chiederne la restituzione.


Fabio Rampelli









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